Sì a una forma di ristoro per i pendolari che a causa dello stop dovuto all’emergenza sanitaria, non hanno goduto dell’abbonamento sui mezzi di trasporto pubblico, sia esso mensile o annuale.
Lo annuncia l’assessore regionale ai trasporti Vincenzo Ceccarelli dopo che la Regione Toscana si era fatta promotrice, in accordo con le altre regioni, di un’iniziativa in questo senso presso il Governo suggerendo di concedere una proroga sulla validità degli abbonamenti per il periodo in cui l’utente non l’aveva potuto utilizzare.
“Siamo felici di poter constatare e dire che il lavoro fatto ha prodotto il risultato sperato – ha commentato Ceccarelli – La nostra proposta, che abbiamo condiviso con tutte le altre Regioni, è stata recepita dal Governo e tradotta nel decreto approvato ieri dal Consiglio dei Ministri, consentendoci finalmente di dare agli utenti toscani del trasporto pubblico la risposta attesa”.
I pendolari non riavranno indietro i soldi proporzionati ai giorni non fruiti di abbonamento, ma riceveranno un buono per i futuri acquisti, oppure si vedranno prolungare il titolo di viaggio per un numero di giorni pari a quelli non fruiti. E’ quanto prevede il decreto rilancio del governo. Possono chiedere il “ristoro” i pendolari per “motivi di lavoro o di studio”, che possiedono un abbonamento ferroviario o di trasporto pubblico locale in corso di validità durante il periodo di validità dei vari dpcm ministeriali che hanno limitato gli spostamenti e disposto chiusure di scuole e attività economiche. Per fare domanda servirà una copia dell’abbonamento e un’autocertificazione dove si attesta che non si è potuto utilizzare il titolo di viaggio. L’azienda ha quindici giorni di tempo dopo aver ricevuto la comunicazione per “ristorare” il pendolare, scegliendo tra due possibilità: l’emissione di un buono di importo pari all’ammontare del periodo in cui non si è potuto utilizzare l’abbonamento, oppure il prolungamento per i giorni non fruiti.
Nel testo del Decreto che deve essere pubblicato in Gazzetta Ufficiale si legge testualmente:
Possono accedere alla richiesta di ristoro di cui al comma 2 i soggetti, pendolari per motivi
di lavoro o di studio, utenti di aziende erogatrici di servizi di trasporto ferroviario ovvero di
servizi di
trasporto pubblico locale, per cui ricorrono le seguenti condizioni:
a) possiedono un abbonamento ferroviario o di trasporto pubblico locale in corso di validità
durante il periodo interessato dalle misure governative di cui ai decreti del Presidente del
Consiglio dei
ministri attuativi dei decreti-legge 23 febbraio 2020, n. 6, e 25 marzo 2020, n. 19;
b) possono dichiarare, sotto propria responsabilità, previa autocertificazione ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che non hanno potuto
utilizzare, del tutto o in parte, il titolo di viaggio di cui alla lettera a) a causa delle misure
governative ivi citate.
2. I soggetti di cui al comma 1, al fine di procedere alla richiesta di ristoro, comunicano al
vettore il ricorrere delle situazioni di cui al medesimo comma 1, allegando la documentazione
comprovante
il possesso del titolo di viaggio di cui al comma 1, lettera a) e l’autocertificazione di cui al
comma 1, lettera b).
3. Entro quindici giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 2, il vettore
procede al ristoro, optando per una delle seguenti modalità:
a) emissione di un voucher di importo pari all’ammontare di cui alla lettera a) del presente
comma, da utilizzare entro un anno dall’emissione.
b) prolungamento della durata dell’abbonamento per un periodo corrispondente a quello
durante il quale non ne è stato possibile l’utilizzo”
